L’art. 9, comma 4, della legge 27/2012 (“legge Monti”) impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento del conferimento dell’incarico, il grado di complessità della prestazione, le informazioni sugli oneri ipotizzabili e la polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività.